La Corte di cassazione sez.I Civ., con la sentenza n. 8862/2012 del 1° giugno 2012 ha stabilito che “ In una causa di separazione la pronuncia di addebito e quella di risarcimento del danno possono coesistere, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità radicalmente differenti”. Gli Ermellini hanno così accolto il ricorso di una moglie contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che le aveva negato sia l’assegno di mantenimento nonchè il risarcimento del danno in considerazione della violazione da parte del marito dell’obbligo di fedeltà. L’uomo, in costanza di matrimonio, aveva intrapreso una relazione con un’altra donna andando anche a convivere con lei.
La Corte di Appello di Ancona aveva stabilito che non essendo il comportamento dell’uomo “antigiuridico”, la domanda di risarcimento “contrasterebbe con il diritto del coniuge alle proprie scelte personali” e con “il desiderio di libertà e felicità” che, osserva la Corte “pur comportando disgregazione della famiglia, sarebbe sanzionato con l’addebito della separazione, ma non potrebbe configurarsi quale fonte di risarcimento del danno”.
Invece la Cassazione ha sottolineato come anche la violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, incidendo su beni essenziali della vita, dia luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali.
In conclusione “ la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, e giustifica la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze di natura patrimoniale, dall’altro, si configura come un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.